Commette il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. anche colui che reiteri offese o faccia ricorso al turpiloquio nelle relazioni interpersonali, a maggior ragione quando tali condotte vengano poste in essere alla presenza di colleghi di lavoro della persona offesa oppure davanti ai clienti di un locale, presenti al momento del fatto. In modo tale da compromettere la dignità e la reputazione della vittima.
E’ quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, in una recente sentenza, emessa dalla Sezione VI nel gennaio scorso ( sent. n. 2378/2022).
Gli ermellini hanno sussunto, le condotte sopra descritte, all’interno del delitto di maltrattamenti ribadendo che, come noto, per integrare lo stesso è sufficiente qualsiasi condotta di abituale prevaricazione, tale da infliggere al destinatario vessazioni e sofferenze di carattere fisico o morale, creando di fatto un clima di sopraffazione nonché un regime di vita persecutorio e umiliante.