La richiesta formulata dall’erede di ottenere la documentazione contrattuale facente capo al de cuius è riconducibile al diritto riconosciuto al cliente, ex art. 117, comma 1 TUB di ottenere copia del contratto. L’intermediario quindi che dichiari la propria impossibilità di reperire la predetta documentazione dà luogo a una violazione degli obblighi comportamento su questo gravanti. L’ABF ha tuttavia rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente, per difetto di idoneo supporto probatorio. Nel caso di specie, ha ritenuto che non risulta la prova che la mancata consegna di tale documentazione da parte della banca abbia cagionato un danno risarcibile.
Così ABF Roma, 25 Ottobre 2021, n. 22112. Pres. Sirena. Est. Cherti.