Nel giudizio di revisione dell’assegno divorzile, la Corte di Cassazione civile, Sezione I, con l’ordinanza del 3 febbraio 2022, n, 3464 ha enunciato il principio secondo cui, il giudice adito non può procedere a un nuovo e autonomo esame dei presupposti o dell’entità dell’assegno, ma deve limitarsi a verificare se – e in che misura – circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto al momento dell’attribuzione dell’assegno. L’onere della prova grava pertanto sull’ex coniuge obbligato, fermo il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario.