Nella diffusione di messaggi lesivi della reputazione attraverso una bacheca Facebook, la diffamazione sussiste (ed è aggravata ai sensi dell’art.595, comma 3 c.p. da “altro mezzo di pubblicità”) anche senza l’indicazione del nome del soggetto leso se quest’ultimo è individuabile sia pure da un numero limitato di persone. Questo è ciò che ha affermato la Cassazione penale con la sentenza n. 10762/2022.
Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione riconosce la sussistenza del delitto di diffamazione aggravata da altro mezzo di pubblicità (“altro” rispetto alla stampa: nel caso di specie, la bacheca Facebook) in un caso in cui gli imputati avevano pubblicato sui propri profili Facebook una serie di post diffamatori indirizzati ad una persona la cui identità non era espressamente riportata con nome e cognome.