In materia di divorzio, l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge affidatario prevista dall’art. 6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia – indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario – viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione e, in particolare, dall’art. 1102 c.c.. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10453.
Mantenendo la continuità con l’orientamento ormai consolidatosi in materia, la Cassazione individua nella perdita della funzione di abitazione principale del minore il presupposto sulla base del quale il giudice del merito può disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa stessa al genitore collocatario, nell’ambito del procedimento di divorzio.