Integra il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) la condotta di “mobbing” del datore di lavoro che ponga in essere di reiterati comportamenti ostili verso i dipendenti, preordinati alla loro mortificazione, tali da determinare uno stato di ansia e di paura, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis c.p. (così Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 aprile 2022, n. 12827).