La Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 6 aprile 202, n. 12926 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la Corte d’Appello non aveva esplicitato le ragioni per le quali la sostanza non era destinata ad uso personale – ha riaffermato il principio secondo cui la detenzione di stupefacenti in quantità inferiori ai limiti indicati nel D.M. richiamato dal D.P..R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini dell’esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell’azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nella disposizione normativa sopra citata.
Uno dei temi di maggior interesse nella giurisprudenza ha sempre riguardato l’individuazione della “soglia” che separa la detenzione di stupefacente ad uso personale (depenalizzata per effetto del referendum abrogativo, e che è sanzionata amministrativamente ex art. 75 D.P.R. citato) e la detenzione ad uso “non esclusivamente personale” che assume rilevanza penale, in quanto in questo caso lo stupefacente è destinato ad essere ceduto, non importa se gratuitamente o meno, a terzi.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale ed appellata dall’imputato, assolvendolo da un reato per non aver commesso il fatto e per un altro episodio contestato perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per le residue imputazioni, concernenti la illecita detenzione a fini di spaccio di grammi 0,6 di hashish e grammi 0,8 di eroina in violazione del D.P.R. n. 309/1990, art.73 rinvenuti occultati sopra l’alloggio per il motore di un condizionatore all’interno di un bar, nonché plurime condotte di cessione di tipologie differenti di sostanze stupefacenti, quali hashish, marijuana, cocaina ed eroina, a quattro diverse persone.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’interessato, in particolare sostenendo che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del quantitativo minimo di sostanza stupefacente caduta in sequestro e dell’assenza di elementi indicativi della destinazione dello stupefacente a terzi.
La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra, dando continuità a quella giurisprudenza la quale ritiene che ai fini dell’accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, se la considerazione del dato quantitativo può risultare sufficiente per la prova della destinazione a terzi nei casi in cui la quantità notevole, il costo della droga, le condizioni economiche dell’imputato che depongano significativamente in tale senso, nelle ipotesi relative a quantitativi non elevati ed idonee ad essere qualificate come fatto lieve, l’indagine deve essere condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della singola fattispecie, quali, “exempli causa”, la qualità di tossicodipendente, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato compimento pregresso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio. È stato infatti ritenuto del tutto implausibile che l’imputato avesse inteso detenere le sostanze stupefacenti asseritamente destinate ad uso personale occultandole presso un bar e non in un luogo privato, anche tenendo conto che l’imputato era stato indicato da diverse persone come il loro pusher, addirittura come l’unico fornitore di uno di essi, come aveva dichiarato un’acquirente abituale.