La materia è normata dal Regolamento CEE 261/04, che ha dettato una importante e dettagliata disciplina in tema di ritardi aerei (prevedendo che “In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4150 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale)”.
A livello internazionale, la materia è regolamentata dalla Convenzione di Montreal, ratificata in Italia con la legge n. 12/2004, che all’art. 19 prevede grosso modo la stessa cosa, ossia che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”, salva naturalmente la prova liberatoria.
L’articolo 7 Reg CE n. 261/2004, spiega il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 27 aprile 2022), in sede d’appello, integra una normativa speciale, accordando un ristoro indennitario indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio, con la conseguenza che la norma deve essere applicata ai soli casi disciplinati dall’art. 3, senza possibilità di applicazione analogica, posto che al di fuori dei casi previsti dall’art. 3 resta applicabile il principio generale di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c., secondo cui il danneggiato è onerato della prova delle conseguenze dannose e del loro collegamento causale con la condotta del debitore (in questi esatti termini, si veda la già citata Cass. n. 9474/2021).
Ricordiamo, per completezza, che sia il Regolamento CE che la Convenzione di Montreal prevedono un risarcimento forfettizzato, ma il Regolamento prevede anche, all’art. 12, il diritto al risarcimento di un danno ulteriore, ricollegabile ai principi della responsabilità contrattuale lasciando “impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”, purché sia allegato e provato. Cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta.