Nella relativa azione di risarcimento la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti, che, nel caso di condanna subiranno eventuale azione di rivalsa.
La P.A. può tuttavia liberarsi dalla responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica dimostrando il caso fortuito, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati).
È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Pisa del 18 novembre 2022, n. 1428, che nello specifico ha avuto come oggetto il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro causato da un daino adulto che attraversava, improvvisamente, una pubblica via.
A norma dell’art. 2052 c.c., si evince che nessun distinguo è normativamente posto tra animali domestici e selvatici in quanto la disposizione in parola prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell’animale da parte dell’uomo, prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore sia che l’animale “fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”.
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato non già sulla custodia bensì sulla proprietà dell’animale o comunque sulla sua utilizzazione, per cui dei danni causati dall’animale risponde il soggetto che ne trae un beneficio, con l’unica salvezza del caso fortuito. Secondo l’art. 2052 c.c. spetterà al danneggiato altresì provare in giudizio l’appartenenza dell’animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato.