E’ da addossare sull’intermediario convenuto il peso economico almeno di quelle operazioni disconosciute, in relazione alle quali l’invio tempestivo degli sms alert avrebbe messo in condizione il cliente di attivarsi per il blocco della carta, in modo da impedirne il loro compimento. Nel caso di specie, il Collegio ABF ha pertanto condannato la banca a rifondere al cliente gli importi di tutte le operazioni contestate ad eccezione della prima, tenuto conto che l’esistenza di un intervallo temporale di più di dieci minuti tra tale operazione e quella successiva avrebbe consentito al cliente – ove fosse stato tempestivamente avvertito tramite sms alert – di impedire gli ulteriori pagamenti mediante la richiesta di blocco della carta.
Così ha deciso la ABF Milano, 29 Ottobre 2021, n. 22395. Pres. Lapertosa. Est. Minneci.