La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 30 novembre 2022, n. 45520, dispone che durante la convivenza le condotte dell’agente si qualificano come maltrattamenti ex art. 572 c.p. e cessata la convivenza o un rapporto di prossimità assimilabile, si rientra nella fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p.
La Cassazione nella motivazione afferma come sia più condivisibile questa impostazione, in quanto anche maggiormente in linea logica con la maggiore severità sanzionatoria dei maltrattamenti, in quanto perpetrati “in famiglia”, o comunque in ambienti ad essa paragonabile. A rafforzo di tale considerazione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021 che affronta incidentalmente il tema della qualificazione giuridica delle due fattispecie. La Corte costituzionale affronta la questione della significanza di “famiglia”, “convivenza”, ponendo attenzione rispetto all’estensione analogica in malam partem, così escludendo che si possano riportare nell’art. 572 c.p. le condotte dei soggetti ai quali non sia imputabile una relazione “attuale e privilegiata con l’autore dell’illecito”.
Va dunque valorizzato il dato normativo, e il dato normativo dell’art. 572 c.p. richiede una relazione tra conviventi: i due soggetti, autore e vittima, devono avere una relazione in corso, non cessata.
Laddove, invece, il legislatore ha voluto fare riferimento a rapporti di natura affettiva cessati, lo ha fatto chiaramente: nella fattispecie di cui all’art. 612 c.p. e, nel caso, all’art. 622 bis c.p. è prevista proprio una specifica aggravante per l’ipotesi di chi “è o è stata legata da relazione affettiva” alla vittima del reato.