Scatta il reato di piccolo spaccio se il principio attivo dell’eroina detenuta è sotto i 5,1 grammi, mentre, se è sopra detta soglia, interviene la valutazione discrezionale del giudice. Questo sentenzia la sentenza n. 47155/22, pubblicata dalla Sesta Sezione penale della Suprema Corte, a fronte di uno studio realizzato dall’ufficio per il processo della stessa Sezione che ha esaminato 398 decisioni di legittimità nel triennio 2020-2022, individuando le soglie quantitative orientative per qualificare il fatto di droga di lieve entità ex articolo 73, quinto comma, del testo unico stupefacenti.
Per stabilire quindi, se si configura il fatto di lieve entità, non contano soltanto quantità e qualità dello stupefacente, ma anche mezzi, modalità e circostanze dell’azione. Il reato meno grave, nel caso della sentenza, è valorizzato dalla condizione di dipendente rende altamente probabile, se non l’esclusivo uso personale, anche la destinazione a uso personale; mentre la lieve entità risulta esclusa in caso di collegamenti con la criminalità organizzata e di fronte a un traffico articolato su una collaudata rete di clienti. Le soglie quantitative individuate dall’indagine statistica condotta dall’U.p.p. possono integrare un metro di giudizio utile a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice. Ai valori espressi in termini di quantitativo lordo è stata applicata la percentuale di purezza media del mercato italiano secondo i dati del dipartimento politiche antidroga della presidenza del Consiglio.